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Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono chiusi, ma le misure di sicurezza sono dure a morire

Questo articolo è comparso su “La Magistratura” (Anno LXVII n. 8) organo dell’ANM Associazione Nazionale Magistrati

di  Giovanna Del Giudice

A 150 anni dalla loro istituzione, sono stati chiusi in Italia gli Ospedali psichiatrici giudiziari. Istituti inaccettabili per la natura e il mandato, per l’incongrua legislazione e il paradigma psichiatrico che li fonda. Non luoghi, tra il carcere e il manicomio, dove le persone, totalizzate nella malattia, cessavano di essere titolari di responsabilità e diritti. Dimenticate e segregate sine die, private delle garanzie che pure nella detenzione esistono.

È stata la Legge n. 81 del 2014 a fissare all’1 aprile 2015 la data definitiva della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), mettendo fine ad un percorso legislativo iniziato con la Legge 9 del 2012 “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”. Da quella data ci sono voluti due anni, fino all’aprile del 2017, per arrivare alla chiusura totale dei sei Ospedali psichiatrici giudiziari. Ma dall’1 aprile 2015 nessun cittadino o cittadina è stato più inviato in misura di sicurezza detentiva negli Opg. Al momento attuale, come previsto dalla legge (1), sono aperte nel territorio nazionale 30 Residenze sanitarie regionali per l’esecuzione della misura di sicurezza (Rems). Al 29 aprile 2018 sono 625 le persone internate nelle Rems (2). Erano oltre 1400 quelle internate negli Opg al dicembre del 2011.

Tuttavia il percorso per il “definitivo superamento” dei fondamenti giuridici e scientifici che sostengono le misure di sicurezza detentive è ancora lungo e tortuoso, dacché può essere solo determinato dalla revisione degli articoli del Codice penale del 1930 che sostengono l’incapacità di intendere e di volere della persona con “infermità” di mente e dalla fine di un percorso “speciale” per le persone con disturbo mentale autori di reato, con la restituzione alle stesse del “diritto alla responsabilità”.

Tale percorso necessita della rivisitazione e superamento di inerzie culturali e scientifiche e tanto più del rafforzamento e della qualificazione del modello organizzativo e delle prassi operative dei servizi di salute mentale, indispensabili per il contrasto e il non ricorso all’internamento e per la presa in carico dei soggetti nella comunità.

SUGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI E I LORO FONDAMENTI

Nel 1876, con un atto amministrativo, il direttore generale delle carceri del Regno d’Italia istituisce presso la casa penale di Aversa una “sezione per maniaci” alla quale vengono destinati diciannove detenuti impazziti. Nasce così, in assenza di una disciplina legislativa, il primo manicomio criminale italiano. In quel momento è vigente il Codice penale sardo del 1859 esteso a tutto il territorio del Regno, che prevede la non imputabilità per la persona con malattia mentale autore di reato e introduce la distinzione tra “prosciolti”, persone non imputabili per malattia mentale, e “rei folli”, detenuti con sopravvenuta malattia mentale. Peraltro quel codice non prevede appositi istituti di internamento.

La sezione per maniaci di Aversa rimane per alcuni anni unica sul territorio nazionale. Si presenta così presto insufficiente ad accogliere i detenuti impazziti provenienti da tutto il Regno e nel 1886 è inaugurata a Montelupo Fiorentino un’altra sezione “maniaci”.

Nel 1889 viene promulgato il codice penale Zanardelli, primo codice del Regno d’Italia, che conferma la non imputabilità e il conseguente proscioglimento del “folle reo”. Dal 1891, con il Regolamento degli stabilimenti carcerari, si disciplina l’invio in queste sezioni non solo dei “rei folli” ma anche dei “folli rei”. Nel 1892 apre l’istituto di Reggio Emilia.

I manicomi criminali si sviluppano ulteriormente nell’era fascista (3), trovando i loro fondamenti giuridici nel Codice penale Rocco del 1930 e psichiatrici nella tradizione positivista/organicista della psichiatria italiana e negli indirizzi psichiatrico forensi di Cesare Lombroso (4).

Secondo gli articoli del Codice Rocco tuttora vigenti, nel caso di totale incapacità di intendere e volere, definita attraverso perizia, il giudice stabilisce che la persona non è imputabile e la proscioglie: non si riconosce cioè alla stessa una responsabilità personale ma è la malattia che ha condizionato e sovradeterminato il gesto reato. La persona prosciolta non partecipa al processo e se riconosciuta “pericolosa socialmente”, si ritiene cioè che possa reiterare il reato, viene sottoposta alla misura di sicurezza detentiva nell’Ospedale psichiatrico giudiziario (5) per due, cinque o dieci anni, in relazione alla gravità e all’efferatezza del reato (6). Nel caso in cui la persona sia giudicata semi-inferma di mente, permanendo una seppur ridotta capacità di intendere e di volere, questa è imputabile e viene sottoposta al processo. In caso di condanna la pena è diminuita di un terzo ma, se la persona è riconosciuta pericolosa socialmente, dopo la detenzione viene inviata in Opg.

Per la misura di sicurezza detentiva non è fissata la durata massima dell’internamento: la dimissione avviene solo quando il magistrato di sorveglianza dichiara cessata la pericolosità sociale. Nel caso in cui il magistrato dichiari la persistenza della pericolosità, la misura di sicurezza viene prorogata e la persona continua a rimanere internata in Opg fino a revisione della stessa. Così poteva succedere che per un reato “bagattellare”, quale oltraggio a pubblico ufficiale, furto d’uso, etc, una persona con problemi di salute mentale a cui veniva riconosciuta la pericolosità sociale, attraverso un utilizzo ripetuto della proroga, potesse rimanere in Opg vent’anni ed oltre connotandosi quindi un cosiddetto “ergastolo bianco” (7).

Nella seconda metà degli anni settanta numerosi scandali attraversano gli Opg, in particolare i tre Opg della regione Campania. Ex internati dell’Opg di Aversa avviano denunce sulle condizioni terribili di trattamento nell’istituto. In particolare ricordiamo la denuncia del 1974 di Aldo Trivini che, durante l’internamento, con una cinepresa Super8, riprende lo scandalo delle condizioni inumane in cui sono tenuti gli internati, testimonia abusi e morti sospette, violenza e contenzioni punitive lunghissime, come privilegi incondizionati e omertosi per alcuni.

Il 27 dicembre 1974 nell’Opg femminile di Pozzuoli prende fuoco il materasso del letto dove Antonia Bernardini è legata da 56 giorni. I soccorsi alla donna arrivano quando le sue condizioni sono ormai disperate: le infermiere considerano le sue urla e le richieste di aiuto come collegate alla malattia e non intervengono. Antonia muore la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 1975. Condannato il direttore, l’istituto viene chiuso il 31 marzo. Le donne internate sono trasferite a Castiglione delle Stiviere che diventa l’Ospedale psichiatrico giudiziario femminile italiano.

Nel febbraio 1978 evade in maniera clamorosa dall’Opg di Aversa Raffaele Cutolo (8). I direttori dell’Opg di Aversa e di Napoli, Ragozzino e Rosapepe, coinvolti negli scandali di abusi e violenze, di favoritismi e traffici illeciti, si suicidano.

DOPO LA LEGGE 180/78

La promulgazione della Legge 180/78, pur non intervenendo direttamente sull’Ospedale psichiatrico giudiziario, va ad influire sugli orientamenti giuridici che attengono all’internamento nell’Opg. Emerge immediatamente la contraddizione tra la Legge 180/78, che sancisce la fine dello “statuto speciale” per la persona con disturbo mentale con la sua entrata nella cittadinanza sociale e del binomio malattia mentale/pericolosità sociale, e il permanere nel Codice penale di norme che tracciano percorsi “speciali” per la persona con problemi di salute mentale che ha commesso reato: il cosiddetto “doppio binario”.

È la Corte Costituzionale a determinare, fin dai primi anni ottanta, con importanti e ripetute sentenze, un significativo processo di erosione del Codice penale relativamente all’invio della persona con disturbo mentale autore di reato in Opg. Nel 1982 la suprema Corte pone fine alla presunzione di pericolosità legata alla malattia mentale grave (9), stabilendo che la pericolosità sociale non può essere definita una volta per tutte come se fosse un attributo naturale di quella persona e di quella malattia, ma deve essere di volta in volta verificata. Per la persona prosciolta la pericolosità sociale deve essere accertata quindi anche al momento dell’invio in Opg.

Grande rilevanza va data infine alle sentenze della Corte n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004 che, privilegiando il diritto alla cura su quello alla sicurezza, hanno ampliato alle persone con disturbo mentale autori di reato, in misura di sicurezza definitiva o provvisoria, le misure alternative all’internamento, dichiarando incostituzionale la loro non applicazione, dacché il ricovero in Opg costituisce una pesante disuguaglianza di trattamento rispetto alla cura nel territorio prevista dalla riforma psichiatrica.

Non occorre sottolineare la portata storica di queste sentenze che avrebbero permesso, permettono a tutt’oggi, anche nel permanere delle norme del Codice penale, il non invio in Opg, o nelle Rems, dell’autore di reato con disturbo mentale. Ma l’inerzia, le omissioni, le cattive pratiche e le mancate assunzioni di responsabilità a livello politico, sanitario e giudiziario, hanno fatto sì che siano scarsamente utilizzate e poco incidano a modificare il numero di misure di sicurezza detentive, in particolare in riferimento a persone a bassa contrattualità sociale che non trovano supporto per avere l’accesso a questi diritti.

LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE IN CARCERE

Un altro passaggio rilevante nel processo di contrasto agli invii in Opg è dato dalla promulgazione il 1 aprile del 2008 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per il trasferimento delle competenze dalla sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale (10), che riporta attenzione e progettualità sull’Opg. Va ricordato che il carcere è sempre stato un importante canale di accesso all’Opg in riferimento all’invio “in osservazione” di detenuti per l’accertamento del loro stato psicopatologico e di detenuti ai quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.

Il decreto del 2008 definisce il trasferimento alle Regioni in cui sono ubicati gli Opg delle funzioni sanitarie degli stessi indicando in un allegato (11) gli interventi che le Regioni, attraverso le Aziende sanitarie locali, devono progressivamente attuare per la presa in carico degli internati del loro territorio. Prevede inoltre l’attivazione, negli istituti di pena, di sezioni organizzate o reparti destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta. Ma gli interventi previsti dal DPCM 2008 non rispettano i tempi previsti e sono solo parzialmente attuati.

LA LEGGE 9/12 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ciò che risulta decisivo ad avviare il processo di chiusura degli Opg è l’intervento presso il Governo italiano attuato dal Consiglio d’Europa nell’aprile 2008, a seguito della visita del Comitato per la Prevenzione delle Torture e dei Trattamenti inumani e degradanti (CPT) nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Il Consiglio d’Europa denuncia le gravi condizioni di degrado dell’istituto, le condizioni di abbandono degli internati, l’utilizzo diffuso e protratto dei mezzi di contenzione. Conseguentemente a tale intervento il Senato istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta per l’efficienza ed efficacia del Sistema sanitario nazionale (12) che, nell’ambito dei suoi poteri ispettivi, attua nel giugno e luglio 2010, numerose visite, anche “a sorpresa”, nei sei Opg di Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere.

Le condizioni strutturali, di gestione e di funzionamento, pure testimoniate in un video, evidenziano l’orrore delle strutture ed indicano come ineluttabile la loro chiusura. Il video, mostrato prima ai parlamentari e al Presidente della Repubblica (13), che definisce gli istituti “indegni di un paese appena civile”, è ripreso dai media nazionali. Nessuno può più dire di non sapere.

Certamente alla Commissione d’inchiesta si deve riconoscere il merito di aver portato il dibattito e l’attenzione ai massimi livelli istituzionali e informato la comunità sulla questione, perlopiù non conosciuta o negata, della violenza e del degrado degli Opg, dell’insensatezza e illegalità degli “ergastoli bianchi” anche per reati di poco conto. Ma l’intervento legislativo che ne consegue, la Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, non è, a nostro parere, all’altezza della sfida perché non si pone l’obiettivo in alcun modo di mettere in discussione i fondamenti, scientifici e normativi, che sostengono l’Ospedale psichiatrico giudiziario.

La Legge 9/12, dotata di un cospicuo budget (14) , prevede la chiusura degli Opg all’1 aprile 2013 e l’apertura di Residenze regionali per l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva dedicate ai prosciolti del territorio regionale in cui sono ubicate. Le residenze, ad esclusiva gestione sanitaria, hanno un massimo di venti posti letto e, in rapporto della tipologia degli internati, un’attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna. La Legge 9/12 afferma poi che “le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale”.

Dopo l’entrata in vigore delle Legge 9/12 prende avvio un’importante azione da parte dei Dipartimenti di salute mentale volta alle dimissioni degli internati dagli Opg, che scendono da oltre 1.400 a dicembre 2011 a poco più di 1.000 a gennaio 2013. Ma di contro l’azione delle Regioni e del Governo si concentra prioritariamente sull’obiettivo di apertura delle Rems.

All’avvicinarsi del termine di scadenza del 31 marzo 2013, risulta chiaro che, nonostante il calo delle presenze degli internati negli Opg, si è lontani dalla possibilità da parte delle Aziende sanitarie locali della presa in carico di tutti gli internati del proprio territorio, come del fatto che i tempi tecnici per realizzare le Rems non sono compatibili con la scadenza fissata per la chiusura degli Opg.

Pertanto con la Legge 57 del 2013 il Governo proroga la data di chiusura degli Opg al 31 marzo 2014. Con tale legge, in particolare per gli interventi della Commissione Sanità del Senato, referente del processo di chiusura degli Opg, e della società civile organizzata nel cartello StopOpg (15), si incomincia ad intervenire sulla Legge 9/12 spostando il focus dalle strutture, le Rems, al territorio, alle misure alternative alla detenzione, alla presa in carico delle persone nel territorio da parte dei servizi di salute mentale territoriali (16).

Ma a gennaio 2013 l’analisi dei programmi regionali mostra il dato sconfortante della previsione da parte delle Regioni di oltre mille posti di Rems, nonostante che a quella data siano presenti negli Opg meno di mille persone. Le Rems sono progettate alcune nelle aree degli ex ospedali psichiatrici, recintate da muri e reticolati, dotate di sistemi di videosorveglianza, allarmi esterni, interni, sistemi di controllo sofisticati, descalation rooms, mobilio incassato …

LA LEGGE 81/14 PROROGA LA CHIUSURA DEGLI OPG AL 31 MARZO 2015

Il 31 marzo del 2014, sono poco più di 800 gli internati nei sei Opg. Con decreto del Presidente della Repubblica, poi convertito nella Legge 81/14, viene definita una ulteriore proroga alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, fissandone la data al 31 marzo del 2015. Ma tanto più la legge porta importanti innovazioni e modifiche al testo originario della legge 9/12, oltre ad interventi su norme del Codice penale.

Con la Legge 81/14 i giudici, anche di sorveglianza, sono chiamati a favorire le misure di sicurezza alternative all’internamento, dovendo considerarsi il ricorso alle misure di sicurezza detentive “residuale”, e si definisce che il prosieguo del ricovero in Opg e in Rems anche per i “pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale” debba essere considerato “eccezionale” e “transitorio”.

La legge fissa che la durata della misura di sicurezza non può andare oltre il massimo della pena edittale, mettendo quindi fine alle proroghe ripetute e senza fine, gli “ergastoli bianchi”.

La legge interviene infine sulla pericolosità sociale, che non può essere dichiarata, o confermata, solo perché la persona è emarginata, priva di sostegno economico o familiare (17), o perché è assente o carente un programma di presa in carico da parte dei servizi. Va specificato che con questo intervento la legge tenta di non penalizzare ulteriormente le persone con bassa contrattualità sociale o non prese in carico dai servizi, condizioni che portavano di norma il giudice di sorveglianza a prorogare la pericolosità sociale. Questo determinava che negli Opg permanessero sine die un numero rilevante di persone non prese in carico dai servizi o provenienti da famiglie e contesti sociali disagiati, che pure avevano commesso reati di poco conto (18). Gli Opg, come i manicomi civili, si mostravano contenitori della miseria sociale più che della pericolosità.

Importante per l’attuazione dei programmi di presa in carico degli internati da parte delle Regioni e per la programmazione delle Rems, è l’istituzione, a giugno 2014, di un organismo di coordinamento e monitoraggio presso il Ministero della Salute (19), che ogni tre mesi trasmette un rapporto alle Camere. La Prima Relazione al Parlamento, del settembre 2014, fornisce dati significativi: su 826 internati presenti al giugno 2014, 476 sono giudicati “dimissibili”, ma tra le persone dichiarate “non dimissibili (20) ” per “svariate ragioni”, solo 90 persone lo sono a causa di pericolosità sociale. Tali dati porterebbero a rendere necessario un numero limitatissimo di posti in Rems, ma questo non trova riscontro nelle programmazioni regionali.

A fine novembre 2014 il numero di internati negli Opg raggiunge i 760.

All’avvicinarsi della scadenza del marzo 2015 il dibattito sugli Opg diventa rovente: tornano prepotenti gli allarmismi di politici, oltre che di settori della psichiatria e della magistratura, enfatizzati dai mass media, sul rischio che i “pazzi pericolosi” possano ritornare in libertà e si afferma che la loro presa in carico vada ad intralciare il lavoro terapeutico dei servizi.

Intanto mentre da un lato continua, ed accelera, il processo di dimissione degli internati da parte dei Dipartimenti di salute mentale, dall’altro nei primi mesi del 2015 si assiste all’aumento dell’invio in Opg di persone, di norma in misura di sicurezza provvisoria, ad opera della magistratura.

Le Regioni si dichiarano non pronte alla chiusura degli Opg e chiedono la proroga al 2017.

Ma invece, pur arrivando al 31 marzo con tutti i sei Opg aperti con un numero di circa 690 internati (21), il Governo non pone una ulteriore proroga. Da più parti, tra cui dalle associazioni di StopOpg, si chiede in maniera pressante la nomina di un Commissario per le Regioni inadempienti, come previsto dalla normativa (22), per mantenere attenzione al processo di chiusura e vigilare sull’attuazione integrale della legge 81/14.

Il Commissario governativo è nominato a giugno del 2015 (23). A questi si chiede di rendere attuale l’apertura delle Rems, ma insieme di promuovere l’adozione di progetti individuali per le dimissioni degli internati e per prevenire l’internamento, di promuovere i rapporti tra Dipartimenti e magistratura per l’attuazione di misure alternative alla detenzione. Insomma di spostare il baricentro delle istituzioni verso il sistema della salute mentale territoriale.

VERSO LA CHIUSURA DEGLI OPG

Il 22 dicembre del 2015 chiude il primo Opg, quello di Secondigliano a Napoli.

Al 31 marzo 2016, ad un anno dalla data di chiusura degli Opg fissata per legge, sono aperti gli Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Montelupo Fiorentino e Reggio Emilia, con circa 90 persone internate (24). L’Opg di Castiglione ha cambiato nome riconvertendosi in otto strutture di Rems, differenziate per funzioni, intensità di cura e diagnosi, come i vecchi manicomi, con un numero di circa 220 internati (25).

Le Rems regionali sono 22 con una presenza circa di 230 persone.

A maggio 2016 chiude l’Opg di Reggio Emilia e a giugno quello di Aversa. Negli altri due Opg, Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino, rimangono 53 internati.

Nel febbraio 2017 chiude l’Opg di Montelupo Fiorentino e a aprile quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Nonostante il numero basso degli internati la chiusura di questi due ultimi istituti è stata difficile e ha richiesto l’impegno del Commissario governativo e vigilanza e pressione da parte delle associazioni di StopOpg.

DOVE SIAMO

Il percorso di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, la più arcaica e violenta istituzione totale psichiatrica, è stato complesso, ricco di ostacoli, a volte contraddittorio, con alternarsi di momenti di blocco e di avvicinamento. In alcuni passaggi l’orizzonte non è stato chiaro nel senso e nella direzione. Il principale rischio è stato, e rimane, quello di considerare la chiusura degli istituti l’obbiettivo del percorso. La chiusura degli istituti è invece solo tappa di un processo, ancora lungo e articolato, che necessita di vigilanza e capacità critica.

Prioritariamente i livelli sui quali con forte intenzionalità è necessario continuare ad intervenire sono quello delle Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza, quello della rete dei servizi di salute mentale e della tutela della salute mentale in carcere. Consapevoli peraltro che solo il cambiamento degli articoli del Codice penale alla base dell’invio in Opg, oggi in Rems, potrà determinare il definitivo “superamento” degli Opg.

Rispetto alle Rems. Alcuni dati. Al 29 aprile 2018 sono 30 le Rems sul territorio nazionale con 625 ricoverati, 61 donne e 564 uomini, di cui 387 con misura di sicurezza definitiva e 236 con misura provvisoria (26). Non si può non sottolineare il numero eccessivo di misure di sicurezza provvisorie che dovrebbero semmai costituire solo una eccezione. Rispetto ai flussi di entrata e di uscita nel 2017, gli ingressi nelle Rems sono stati 374 e 328 le dimissioni, ad indicare l’attuale impegno alla transitorietà del ricovero nella Rems, come da Legge 81/14 (27).

Al momento non esiste un unico modello strutturale e gestionale nelle Rems, ma molte sono le differenze, di norma speculari ai Dsm in cui queste insistono. Riteniamo che da queste differenze si debba partire per definire alcuni criteri generali e valorizzare le buone pratiche, in particolare nel passaggio dalle Rems provvisorie a quelle definitive (28).

Dal punto di vista strutturale, le Rems hanno un numero di posti letto molto differente, si passa dai due posti delle Rems del Friuli Venezia Giulia ai 120 posti letto di Castiglione.

Significativamente differenti sono i sistemi di sicurezza e di stigmatizzazione che rendono alcune Rems simili a carceri: cancellate di recinzione esterne imponenti, in alto ripiegate all’interno o con rotoli di filo spinato, ma anche negli spazi interni/ giardini utilizzati dagli internati; presenza di porte blindate all’ingresso con guardie giurate, anche armate, metal detector, sbarre alle finestre e alle verande, chiuse a volte da vetro infrangibile. E poi ancora mobili incassati a terra, porte delle stanze da letto dotate di oblò o con chiusure apribili solo dall’esterno dal personale (29), enormi sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso controllati dalle guardie giurate sulle 24 ore, etc. Di contro altre hanno solo il cancello esterno e cancellate come di civili abitazioni con monitor sugli spazi esterni, altre operano con la “porta aperta”, altre hanno terrazze e finestre senza sbarre. Differente è l’ubicazione delle Rems in riferimento alla vicinanza ai centri abitati e ai trasporti pubblici.

Ma tanto più, a nostro parere, rilevante è la differenza tra strutture dedicate solo a persone in misura di sicurezza o non integrate rispetto al sito in cui sono inserite e strutture “non dedicate” e “integrate” in cui la Rems rappresenta una “funzione” in un servizio di salute mentale già esistente, quale il Centro diurno o una Residenza (30). Abbiamo evidenza in questi ultimi mesi che nel passaggio da Rems provvisorie a Rems definitive, queste diventano di norma sedi dedicate (31).

Ma significativamente le differenze tra le Rems sono di tipo gestionale. Tali differenze comprendono prima di tutto l’applicazione del Regolamento penitenziario (32), questione complessa e contraddittoria essendo i ricoverati titolari di misura di sicurezza detentiva ma la struttura è “ad esclusiva gestione sanitaria” con compiti di promozione di programmi terapeutico riabilitativi. Si passa da Rems dove ci si attiene al Regolamento penitenziario con rigidità nelle visite, nelle telefonate, nei rapporti con i visitatori esterni, etc., ad altre in cui l’applicazione dello stesso è molto sfumata riducendosi solo alle procedure di immatricolazione che fanno gli stessi operatori della Rems, ai trasferimenti esterni, etc. È evidente che la modalità di applicazione del Regolamento penitenziario attiene molto alla cultura del Dipartimento relativamente al rapporto tra psichiatria e giustizia, oltre che ai rapporti di condivisione, o meno, negli anni costruiti dallo stesso con la magistratura di sorveglianza e di cognizione.

Il rapporto tra i Dipartimenti e la magistratura, come si è storicamente determinato, influenza pure in maniera significativa l’invio di internati nelle Rems. Quando tale rapporto è consolidato e fiduciario si determina da parte del magistrato un contatto precoce dei servizi, in caso che una persona con problemi di salute mentale, già utente del servizio o no, abbia commesso un reato. Questo produce l’accertamento delle condizioni psicopatologiche, la formulazione di un progetto terapeutico riabilitativo e quindi la possibile disposizione da parte del magistrato di una misura di sicurezza alternativa alla detenzione con affido della persona ai servizi territoriali di salute mentale. La qualità di tale rapporto, se fiduciario o no, sembra anche influenzare l’accettazione da parte del magistrato di programmi di dimissione, di passaggio a misure di sicurezza alternative alla detenzione, dell’autorizzazione degli stessi programmi abilitativi a favore dei ricoverati in Rems.

Significative sono le differenze tra le Rems relativamente alle attività abilitative, di socializzazione ed inserimento lavorativo, come i rapporti con l’associazionismo, i gruppi formali ed informali del territorio. In molte Rems le attività abilitative sono quasi esclusivamente collocate all’interno: trattasi di norma di laboratori artistici, palestre, etc, che poco tengono conto e rispondono ai bisogni individuali di abilitazione, inclusione ed emancipazione delle persone. Mentre in altre Rems sono attivi percorsi di socializzazione e inclusione esterni alla Rems fino a percorsi di inserimento in percorsi di formazione al lavoro. Centrale a nostro parere è l’apertura delle Rems alle associazioni, ai gruppi del territorio, ai familiari, ma risulta poco diffusa.

Ulteriore area significativa è data dalla relazione tra le Rems e i Dipartimenti di salute mentale di riferimento per gli internati, titolari ai sensi della Legge 81/14 dei progetti terapeutici riabilitativi finalizzati ad alternative alla misura detentiva. Rapporti fluidi, continui e significativi vengono di norma registrati con i servizi del Dsm in cui insiste la Rems o con i Dsm più vicini (33) e questo favorisce un veloce turn over dei ricoverati. In generale sono gli operatori delle Rems gli attori principali nella promozione dei rapporti con i servizi di provenienza delle persone internate.

Va da ultimo posta attenzione alla questione del ricorso alla contenzione nelle Rems, questione peraltro ancora cruciale nei servizi di salute mentale in Italia. Va detto con soddisfazione, forse anche in relazione con la presenza attuale nelle Rems di operatori giovani e motivati, che il ricorso alla contenzione non è certamente diffuso, tranne che nella Rems di Castiglione dove, retaggio delle modalità operative nell’Opg, è routinario. In altre Rems abbiamo visto letti di contenzione mai adoperati, in poche (34) si è dichiarato un ricorso saltuario alla contenzione.

Sul ricorso alla contenzione va posta estrema attenzione e vigilanza, anche in ottemperanza all’art.13 della Costituzione che al comma 4 recita “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”. In alcune Rems sono presenti stanze di descalation di norma non utilizzate e in alcune Rems dedicate ad altre funzioni.

Altro dato significativo è quello delle persone in misura di sicurezza in attesa di essere eseguita. Manca un dato nazionale certo. Va però segnalato che per la maggior parte delle persone in lista di attesa sono in essere misure alternative al ricovero in Rems, poche sono le persone che illegittimamente rimangono in carcere. Nel 2017 erano 290 le persone in attesa di ricovero alle Rems , di cui 84 con misura di sicurezza definitiva (35), con grandi le differenze regionali: dalle 0 persone “in attesa” (36)( 37), e in molte regioni il numero era superiore a 20 (38).

Per tutte va detto che se l’invio nelle Rems fosse “residuale”, come disposto dalla Legge 81/14 e rafforzato dal Parere del Consiglio Superiore della Magistratura dell’aprile 2017, e collegato solo ai prosciolti con misura di sicurezza definitiva, non ci sarebbero persone in attesa e non sarebbero occupati neppure tutti i posti delle Rems.

A partire dalle differenze evidenziate tra le Rems, alcune sono le linee di indirizzo sulle quali pare importante continuare il processo.

  • In premessa va sottolineata la necessità di un costante monitoraggio e sorveglianza da parte di un organo esterno e sopradeterminato, finalizzata a consolidare la riforma, ma tanto più ad impedire ritorni a pratiche e stili operativi improntati alla custodia propri delle istituzioni totali psichiatriche. Vanno favoriti scambi e confronti tra operatori, in particolare in relazione a situazioni speciali/casi difficili che si dovessero presentare. Va garantito sempre il principio della territorialità e del numero definito. Lasciano perplesse scelte, per es. della regione Emilia e Romagna, del passaggio da più Rems provvisorie con maggiore vicinanza ai territori di riferimento a Rems definitive, con più moduli.
  • Vanno rivisti ed eliminati i sistemi di sicurezza custodiali, riportando sempre più, anche in riferimento agli habitat, le Rems alla loro funzione di cura e riabilitazione.
  • Buona pratica appare non costituire strutture “dedicate” alle persone in misura di sicurezza definitiva, ma che la Rems diventi una funzione inserita in un servizio del Dsm. Fino ad ipotizzare che ogni Dsm assuma tale funzione onde non delegare ad altri la presa in carico delle persone in misura di sicurezza detentiva del proprio territorio, evitando un altrove dove recludere ed escludere. Luoghi solo dedicati a persone in misura di sicurezza detentiva sono più a rischio di diventare luoghi segregati e segreganti.
  • Va definita la non applicabilità del Regolamento penitenziario nelle Rems.
  • Vanno favoriti e sviluppati i rapporti tra Aziende sanitarie/Dsm con la magistratura di cognizione e di sorveglianza, anche sostenuti dal livello regionale.

Rispetto alla rete dei servizi di salute mentale.

Oggi certamente appare necessario di nuovo in Italia rimettere, a differenti livelli dal tecnico al politico, attenzione ai Dipartimenti di salute mentale, ripiegati sul paradigma biologico-medico-ospedaliero, anche per salvaguardare la riforma che ha portato alla chiusura degli Opg. Bisogna re-investire sui Dipartimenti di salute mentale, dal punto di vista delle culture, dei modelli organizzativi, ma anche delle risorse in campo, come sull’integrazione tra Aziende sanitarie e servizi sociali, abitativi e lavorativi dei Comuni e delle altre agenzie.

È necessario, nel concreto delle pratiche, affermare la capacità dei servizi di salute mentale territoriale di presa in carico della persona con disturbo mentale autore di reato, attraverso una rete di servizi centrati sulle persone e fondati sui diritti, con responsabilità su un territorio definito, aperti ogni giorno almeno per 12 ore, quando non sulle 24 ore. Servizi a bassa soglia, flessibili, dotati di équipe multidisciplinare, che garantiscano accoglienza di tutta la domanda del territorio, senza selezione per diagnosi, gravità, etc. Servizi con capacità di accoglienza, ascolto della persona e del suo contesto familiare e sociale, capaci di continuità terapeutica, di responsabilità sulla persona in tutti i luoghi in cui si decentra pure in relazione ai differenti programmi di cura ed abilitazione. Servizi che valorizzano i soggetti e le loro capacità pure residue, formulando progetti terapeutico riabilitativi forgiati sulla persona e il suo contesto, sui bisogni, le aspettative, sull’accesso ai diritti. Servizi che intervengano sui determinanti sociali della salute in integrazione con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio. Servizi capaci di connettersi e valorizzare le risorse e i soggetti formali ed informali del territorio.

Rispetto alla tutela della salute mentale in carcere.

Il problema della salute mentale in carcere appare rilevante ma pure di difficile valutazione. La percezione degli operatori del carcere è della presenza di un alto numero di persone detenute con patologie psichiatriche e della difficoltà della loro gestione. Estremamente alto è il ricorso alla somministrazioni di psicofarmaci con picchi in alcuni istituti che sfiorano il 90% delle persone in terapia (39).

La qualità dell’intervento dei servivi di salute mentale in carcere appare differenziata nelle varie regioni, relativamente alle differenze organizzative e degli stili operativi dei Dipartimenti di salute mentale. Ma in generale possiamo affermare che è necessario nella maggior parte del territorio nazionale che i Dipartimenti investano in maniera significativa nella tutela della salute mentale in carcere. Per rispondere con puntualità e continuità ai bisogni dei detenuti con problemi di salute mentale, in particolare nelle situazioni critiche, anche attraverso il ricovero nei servizi di salute mentale territoriali. Per proporre programmi alternativi alla detenzione, in caso che lo stato di malattia sia incompatibile con la stessa. Da più parti si denunciano le condizioni dei detenuti nelle Articolazioni per la salute mentale in cui spesso si sommano alla privazione e segregazione propria del carcere, ulteriore abbandono e stigmatizzazione.

L’orizzonte deve diventare quello dello sviluppo di programmi alternativi alla detenzione per il detenuto con patologia mentale severa e l’abrogazione dell’art. 148 c.p., equiparando le malattie psichiche alle gravi patologie fisiche (ex art. 147 c.p) e aprendo alla possibilità di chiedere la sospensione o rinvio dell’esecuzione della pena.

Rispetto alle norme del Codice penale.

Ribadiamo che il “definitivo superamento” dell’Opg può essere determinato solo dalla rivisitazione dei meccanismi normativi, scientifici, giuridici e psichiatrici, che sostengono l’incapacità di intendere e di volere della persona con disturbo mentale e dalla fine del sistema del “doppio binario” con la restituzione ad ognuno del “diritto alla responsabilità”.

Quindi è necessario rivisitare le categorie della incapacità e non imputabilità della persona con disturbo mentale, la pericolosità sociale, la misura di sicurezza detentiva.

Tuttavia ribadiamo come l’applicazione integrale della legge 81/14 insieme alle sentenze della Corte Costituzionale del 2003 e 2004, anche nel permanere delle attuali normative giuridiche, possa determinare l’azzeramento del ricorso alla misura di sicurezza detentiva.

Altra questione su cui intervenire è quella della perizia psichiatrica. È necessario di norma riportare ai servizi territoriali il compito di valutazione diagnostica e di formulazione dei programmi di presa in carico terapeutici riabilitativi per la persona autore di reato. Ed è necessario intervenire sulla questione della pericolosità sociale, anche in maniera pragmatica attraverso il rifiuto dei periti psichiatri di rispondere al quesito sulla pericolosità posto dai magistrati. La pericolosità sociale non attiene ad una valutazione dei sanitari, ugualmente il concetto di rischio che in alcuni paesi l’ha sostituita. Può solo essere richiesto ai sanitari un programma di presa in carico della persona, anche teso a prevenire il ripetersi del reato.

Va rivista infine la nomenclatura del Codice Penale sia in riferimento alla chiusura definitiva degli Opg, sia in riferimento alla persona con problemi di salute mentale, non più “infermo di mente” ma soggetto titolare di diritti e di responsabilità.

Per concludere.

Se possiamo affermare con certezza che l’Italia con la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari ha raggiunto una importante tappa di civiltà, pure sappiamo che gli Opg possono essere riprodotti in forme nuove, pur meno arcaiche e degradate, nel permanere delle stesse categorie, ordinamenti e pratiche.

Dobbiamo quindi continuare in un percorso continuo di vigilanza e di pensiero critico. A partire da ciò, anche in relazione alla fine del mandato del Commissario governativo per il superamento degli Opg e all’assenza presso il Ministero della Salute di un organismo di coordinamento e monitoraggio del processo in atto, a giugno 2018 è stato promosso da StopOpg, in collaborazione con Antigone, l’Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems con l’obiettivo di continuare a mantenere una attenzione privilegiata sulle Rems, ma anche di allargare lo sguardo e l’intervento ai Ministeri della Salute e della Giustizia (e il DAP), alle Regioni, alle Aziende Sanitarie Locali e ai loro Dipartimenti di Salute Mentale, e più in generale ai servizi del welfare locale sanitari e quelli sociali dei Comuni, alla Magistratura.

Sapendo che solo la fine delle legislazioni “speciali”, la restituzione di diritti e responsabilità alle persone, ancorché con disturbo mentale severo, l’organizzazione di servizi di prossimità capaci di farsi carico dei soggetti sofferenti nei contesti naturali di vita, la tutela del diritto di ognuno alla salute mentale, può tracciare una via d’uscita dall’orrore delle istituzioni totali, nel solco della Legge 180 e della Costituzione.

NOTE:

1 Legge 9 del 2012

2 Fonte Relazione al Parlamento 2018 del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, giugno 2018

3 A Napoli il manicomio criminale apre nel 1923, a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1925, a Castiglione delle Stiviere nel 1939. Nel 1955 aprirà a Pozzuoli quello femminile.

4 Cesare Lombroso (1835-1909), medico, antropologo criminale, padre del pensiero della

predisposizione fisiologica, a cui fa riscontro la configurazione anatomica, alla base dei comportamenti criminali dei delinquenti abituali.

5 I manicomi criminali dopo la riforma delle norme sull’ordinamento penitenziario, Legge 354 del 1975 cambiano nome denominandosi Ospedali psichiatrici giudiziari.

6 Se il reato prevede una pena tra i 2 e 10 anni, la misura di sicurezza (MS) è di 2 anni. Per una pena superiore ai 10 anni, la MS è di 5 anni, se la pena è l’ergastolo la MS è di 10 anni.

7 Tale norma è stata cambiata dalla Legge 81/14 che sancisce che il tempo della misura di sicurezza non può essere superiore al tempo del massimo edittale previsto per la pena.

8 Fondatore della Nuova Camorra Organizzata.

9 Sentenza n. 139 del 1982.

10 In realtà già nel 1999 il decreto presidenziale n. 230 aveva sancito tale passaggio, ma non era stato mai pienamente applicato.

11 Si tratta dell’Allegato C del DPCM 1 aprile 2008.

12 Presidente della Commissione è il sen. Ignazio Marino.

13 Il Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano.

14 La legge prevede un budget, da ripartire fra le Regioni, di 180 milioni di euro per la realizzazione o riconversione delle Rems, e un budget per la gestione di 38 milioni di euro per il 2012 e dal 2013 di 55 milioni annuali.

15 StopOpg è un cartello di più di 20 associazioni, nato nell’aprile del 2011 con l’obiettivo di accompagnare in maniera attenta e critica l’azione della Commissione di inchiesta sugli Opg, del Governo, della Conferenza Regioni e del Parlamento. StopOpg, in particolare dopo la promulgazione della Legge 9/12, denuncia con forza la preoccupazione a che, alla chiusura dei sei grandi e degradati Opg, corrisponda la costituzione e disseminazione nei territori regionali di strutture, le Rems, che, seppur all’inizio più decorose, possano nei fatti riprodurre le logiche e le pratiche degli Opg.

16 Così recita la legge: “Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e comunque a favorire l’adozione di misure alternative all’internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture di cui al comma 2, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio.”

17 Art.133 comma 4 del Codice penale.

18 Tale evidenza deriva dalle ripetute affermazioni dei direttori degli Opg e di magistrati di sorveglianza

19 Coordinatore è il sottosegretario alla Salute, on. Vito De Filippo.

20 Il termine “dimissibile” come quello di “non dimissibile” non trova riscontro in qualsivoglia norma o definizione condivisa. Si vuole intendere gli internati con misura di sicurezza già espiata, in regime di proroga, il cui permanere in Opg fa riferimento non all’attualità della pericolosità sociale ma all’assenza di una presa in carico da parte dei servizi, del contesto, della famiglia.

21 Dalla Terza Relazione al Parlamento.

22 La legge 9/12 al comma 9, confermato nella legge 81/14, prevede il commissariamento delle Regioni ove “risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento”.

23 Si tratta del sen. Franco Corleone, garante dei detenuti della regione Toscana.

24 I dati sono dati dal coordinatore del Tavolo nazionale di coordinamento, on. De Filippo

25 Le Rems osservazione e valutazione, disturbi di personalità, disturbi organici e ritardi mentali, disturbi di abuso, Rems femminile. Dal sito dell’Azienda ospedaliera “Carlo Poma”, area Opg.

26 Fonte Relazione al Parlamento 2018 del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, giugno2018. Va specificato che sono 17 le Regioni che ospitano le Rems. Inoltre viene considerata come 1 Rems quella provvisoria, di Volterra in Toscana, che accoglie pure le persone del territorio dell’Umbria, ha una capienza di 30 posti, quindi superiore a quanto indicato per legge.

27 Fonte Salute e Rems – XIV rapporto sulle condizioni di detenzione a cura dell’associazione Antigone

28 La maggior parte delle Rems sono provvisorie rispetto alla collocazione e alla struttura, perché attivate per rispondere ai tempi di chiusura degli Opg, poche quelle definitive: Barete (AQ) in Abruzzo, Pisticci (MT) in Basilicata, Capoterra (CA) in Sardegna, Caltagirone (CT) e Naso (ME) in Sicilia, Nogara (VR) in Veneto, Calvi Risorta (CE) e San Nicola in Baronia (AV) in Campania.

29 Di norma le porte sono chiuse di notte.

30 Si tratta della Rems di Aurisina dell’Azienda sanitaria di Trieste, Mondragone dell’Azienda di Caserta, di Maniago dell’Azienda di Pordenone.

31 Vedi per es. la situazione in Campania dove è stata aperta a Calvi Risorta una Rems definitiva in uno spazio “dedicato”, mentre è in chiusura la Rems di Mondragone che conviveva con il Centro diurno e un gruppo di convivenza, con moltiplicazione di scambi tra soggetti diversi e tra il “dentro” e il “fuori”.

32 Legge n.354 del 1975.

33 Evidente questo è apparso nella Regione Emilia Romagna che ha costituito 2 Rems: Bologna con 20 posti e Parma con 14. E tanto più nel Friuli Venezia Giulia dove sono state attivate 3 Rems provvisorie ognuna di 2 posti letto, tenendo in considerazione il fabbisogno storico rispetto all’Opg della Regione (Trieste ha azzerato le presenze in Opg dal 2006).

34 Si tratta di alcune del Lazio e del Veneto.

35 Dalla Relazione finale del Commissario governativo del febbraio 2017 Si tratta dei dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). I dati del DAP sono discordanti rispetto agli analoghi dati forniti dalle Regioni che indicano il numero delle persone in attesa di essere accolte nelle Rems in 235.

36 In Friuli Venezia Giulia e Marche.

37 Sicilia

38 Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana-Umbria.

39 Fonte Salute e Rems – XIV rapporto sulle condizioni di detenzione a cura dell’associazione Antigone.